RDC: beneficio addizionale per autoimprenditorialità

Fra le misure introdotte con il Reddito di Cittadinanza (RdC) dal D.L. nr. 4/2019 vi è anche la possibilità di fruire di un cosidetto “beneficio addizionale” – pari a sei mensilità dell’assegno in godimento ma entro un massimo di 780 euro mensili – per coloro che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC.

Per l’ottenimento del “beneficio addizionale”, il requisito dell’avvio del lavoro autonomo/imprenditoriale entro i primi 12 mesi di percezione del RdC abbia creato non poche incertezze interpretative.

La Norma

La norma ha dovuto trovare applicazione solo dopo la pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 febbario 2021

A riguardo la circolare dell‘INPS precisa che, a salvaguardia dei possibili beneficiari, viene individuato il periodo transitorio 12/05/2021 – 30/09/2021 durante il quale coloro che avendo presentato il Modello Com Esteso per dichiarare l’inizio attività, presentando ora il nuovo, apposito Modello ed in presenza degli altri requisiti potranno accedere al “beneficio addizionale”.

Per quanto attiene, infine, la presentazione della domanda del “beneficio addizionale” è necessario rivolgersi ad un patronato o utilizzare la procedura online sul sito INPS.

Chiarimenti

A seguit dei chiarimenti ottenuti dalla Direzione generale è stato appurato che la domanda di rinnovo non azzera la decorrenza del conteggio dei 12 mesi e questi, quindi, decorrono sempre dalla prima domanda di RdC, anche se il periodo di percezione che residua per quest’ultimo è inferiore a sei mesi.

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