Le nuove normative Covid19: obblighi e direttive ai lavoratori

Con la scadenza delle misure stabilite dal governo per le festività invernali, si entra in un nuovo regime.
Ecco le risposte alle domande in seguito alla FAQ del Governo in merito agli obblighi in atto dal 1° febbraio 2022 per i diversi settori.

Nel caso di attività promiscue consistenti in vendita di alimenti e bevande per consumo sul posto, servizio bar, da asporto e prodotti da forno in che modalità trova applicazione l’obbligo del green pass previsto a partire dal 1° febbraio? E in generale all’attività di ristorazione l’obbligo di green pass sussiste anche nel caso di solo asporto?

Per le attività di bar e altri esercizi simili senza cucina e di pasticceria si ritiene obbligatoria la verificare del green pass “rafforzato” solo ai clienti che intendono consumare i prodotti al banco, al tavolo (al chiuso o all’aperto) o sul posto, mentre non è previsto l’obbligo di green pass per coloro che effettuano l’acquisto o il servizio da asporto, attinente sia al bar sia alla pasticceria.

Le attività di autoriparazione (meccatronici, carrozzerie, gommisti, centri di revisione ecc..) devono richiedere il green pass
ai clienti dal 1° febbraio?

Tali attività non sono inserite tra i servizi per i quali è previsto l’obbligo di green pass. Nel caso in cui un’impresa abbia un doppio codice Ateco(45.32.00), quello dell’autoriparazione e quello dell’autoricambi, si ritiene che l’impresa debba verificare il green pass “base” ai clienti che intendono acquistare i prodotti non collegabili alla riparazione, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per la sola riparazione del veicolo.
Tali considerazioni solo estendibili anche alle altre attività artigiane di servizi (quali ad esempio calzolai, fotografi, grafici).

Per le attività che riguardano la produzione artigianale, la produzione di cornici, attività di sartoria o attività che hanno servizi secondari logistici relativi alla distribuzione delle merci, è necessario distinguere il tipo di clientela che accede in negozio?

Per le attività artigiane di produzione di cornici (codice ATECO 16.29.40) o  le sartorie non si ritiene sussistente l’obbligo di green pass. Lo stesso riguarda le attività secondarie di servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (codice ATECO 52.29.22).
Per l’attività di fotografo è stato introdotto l’obbligo di verifica del green pass “base”. Mentre per i servizi fotografici e i servizi di stampa non è richiesto il controllo del green pass ai clienti. Qualora, invece, l’impresa svolga anche un’attività commerciale, ad esempio la vendita di materiale per la fotografia (codice Ateco 47.78.20), è necessario il controllo del green pass.

L’obbligo di verifica green pass base, che coinvolgerà le attività di servizi alla persona annovera anche le toilettature per animali?
La stessa verifica è da applicarsi per l’accesso alle lavanderie e lavanderie self-service?

Per le attività e servizi come: acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie è previsto l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso.
Mentre nei “servizi alla persona” quali centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali è stato introdotto, a partire dal 10 gennaio, l’obbligo di green pass “rafforzato”.

I titolari di centri estetici (ovvero gli istituti di bellezza, con codice Ateco 96.02.02) dovranno chiedere l’esibizione del green pass “base” a prescindere dall’eventuale prestazione di servizi come sauna, bagno turco, solarium ecc.
Analogamente in relazione all’attività di massaggio svolta da un’estetista sarà necessario esibire il green pass “base” e non quello “rafforzato”.
Qualora, invece, le attività di massaggio, di sauna o di solarium siano effettuate all’interno di un centro benessere (codice Ateco 96.04.1) dovrà essere richiesto il green pass “rafforzato”.

Si estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai servizi di:
-servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) compresi servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; attività dei canili; attività dei dog-sitter; servizi degli accalappiacani.
-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice ATECO 96.01) che ricomprende: attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, lavanderie self-service (per le quali spetterà all’imprenditore, nella sua autonomia organizzativa, scegliere con quale modalità assolvere a tale obbligo).
Lo stesso vale per attività di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03).
Il cliente per accedere ai locali dell’impresa dovrà indossare la mascherina potendo però scegliere tra mascherina chirurgica o FFP2.

Quali obblighi concernono i lavoratori over 50 e cosa comporta l’inadempimento rispetto a tali?

Il titolare o lavoratore OVER 50 ha l’obbligo dal 15 febbraio 2022 di vaccino, obbligo di accedere al posto di lavoro con green pass “rafforzato” e obbligo di accedere ai servizi alla persona con il green pass “base”.
La validità della certificazione potrà essere oggetto di controllo da parte degli organi ispettivi; si precisa che è prevista  sanzione da 600 a 1500 euro per i lavoratori “over 50” non muniti di green pass “rafforzato”.

Informazioni aggiuntive sul controllo del Green Pass
Si ricorda che IL CONTROLLO DEL GREEN PASS  non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”.