BONUS 200 EURO
Da oggi e fino al 30 novembre è possibile richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022.
Per poter beneficiare del contributo i soggetti richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Inoltre per coloro che per lo stesso periodo hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro
I Beneficiari
Nel dettaglio possono richiedere il contributo, presso i nostri uffici di patronato, i soggetti lavoratori:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per dottorandi e per assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali, privi di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
- lavoratori incaricati alla vendita a domicilio.
CONTATTI
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I requisiti
É necessario che i richiedenti la prestazione, al 18 maggio 2022, devono:
- essere già iscritti alla gestione autonoma;
- essere titolari di partita IVA attiva: si precisa che per coloro che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commercianti/agricoli) possono accedere allo stesso solo laddove il titolare d’impresa, presso cui prestano attività lavorativa, sia titolare di Partita IVA attiva e con attività avviata alla da del 18/05/2022;
- aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022);
- non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.