Congedo di Paternità 2022

LE CORREZIONI ALLA MANOVRA

La manovra 2022 ha reso strutturale il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, con l’aumento a 10 giorni per il congedo obbligatorio più un giorno facoltativo.

Il congedo è fruibile entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino, avvenuto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo facoltativo è condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo di maternità, anche contemporaneamente all’astensione e indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre.

È necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia pari o inferiore a 8.145 euro.

CONTATTI


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Emanuela Rosati
Responsabile Caaf Confartigianato Roma
0677207803

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Per i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata invece viene riconosciuta un’indennità pari al 30% del reddito (calcolato in base alle attività lavorative precedenti i 12 mesi alla domanda).

I lavoratori dipendenti che vogliono beneficiare del congedo di paternità devono comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intendono usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.
Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

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