Il “bonus ai lavoratori fragili” è un’indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei soggetti destinatari nel 2021 della tutela prevista dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.
Il bonus è compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione o ad altro titolo percepite dal richiedente.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.
A chi è rivolta
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS che abbiano fruito nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.
Non spetta, invece:
- ai collaboratori familiari (colf e badanti);
- agli impiegati dell’industria;
- ai quadri (industria e artigianato);
- ai dirigenti;
- ai portieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
CONTATTI
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I requisiti
Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
- essere stato nel 2021 lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
- aver presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2, articolo 26 del decreto- legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- aver superato nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;
- non aver reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito sull’ iban indicato dal richiedente. Per essere validato, l’ Iban deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria MV70, se non già prodotto all’INPS per precedenti richieste di pagamento.