Assegno Unico: Le modifiche al decreto

La prestazione

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni(al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili destinata ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le variazioni

Nel dettaglio, per il 2022:

  • l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
  • la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
  • per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di 120 euro al mese;

Con riferimento ai nuclei familiari orfanili è stata aggiunta la lettera c-bis), secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

CONTATTI

Emanuela Rosati
Responsabile Caaf Confartigianato Roma
0677207803

Tali disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da Marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022.

Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

    GLI ALTRI PRODOTTI