La prestazione
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni(al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili destinata ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Le variazioni
Nel dettaglio, per il 2022:
- l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
- la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
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per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di 120 euro al mese;
Con riferimento ai nuclei familiari orfanili è stata aggiunta la lettera c-bis), secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:
- titolarità di pensione ai superstiti;
- disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Pertanto, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.
La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.
CONTATTI

Tali disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da Marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022.
Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.